1. Il Fondo provvede ad erogare alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria, nonche' a concedere ai soggetti titolari delle azioni comprese nei programmi suddetti anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunita' europee, secondo la procedura di cui all'art. 8. 2. Le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere al Fondo, anche anteriormente all'invio alle Comunita' europee delle richieste di contributo, le domande di finanziamento relative ad azioni ammissibili ai benefici comunitari, unitamente ad un'apposita scheda di rilevazione contenente gli estremi identificativi di ciascun progetto e i relativi contenuti essenziali per le finalita' di cui al titolo III.

Testo vigente dal 1 febbraio 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-29;568~art7 · fonte del testo