1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'amministrazione competente e' tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al Fondo di rotazione delle somme erogate o anticipate, ivi compresi gli interessi in conformita' con l'ordinamento vigente e la legislazione comunitaria, anche in tutti i casi di decadenza dal beneficio comunitario.
Testo vigente dal 1 febbraio 1989
