Art. 1 — Campo di applicazione e durata
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, il cui trattamento e', in atto, disciplinato attraverso accordi di lavoro. Resta escluso il personale dirigente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il personale dirigente di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72, nonche' i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', i direttori, i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografica, i direttori delle stazioni sperimentali per le industrie. Gli effetti giuridici del presente decreto, concernente il triennio 1› gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1› gennaio 1985, mentre gli effetti economici decorrono dal 1› gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988. Sono fatte salve le diverse decorrenze previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
Testo vigente dal 11 febbraio 1988
