Fermo restando gli stanziamenti allo scopo previsti dai singoli enti, in base alle vigenti disposizioni, per l'esercizio 1987, il limite massimo individuale delle ore di lavoro straordinario effettuabili saranno determinate in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale. Non spettano compensi per il lavoro straordinario effettuato dal personale appartenente al profilo di ricercatore. La parte degli stanziamenti non utilizzata per compensi per il lavoro straordinario confluira' annualmente nel fondo di incentivazione. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' pari ad 1/175 dello stipendio tabellare mensile di cui all'art. 20, dell'indennita' integrativa speciale spettante nel mese di dicembre dell'anno precedente e del rateo di tredicesima mensilita' delle anzidette voci retributive maggiorate:

  • a)del 15% per lavoro straordinario diurno;
  • b)del 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
  • c)del 50% per lavoro straordinario prestato in giorni festivi e ore notturne. La frazione di cui al comma 2 e' fissata in 1/156 dal 31 dicembre 1987. Ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, le tariffe orarie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, eventualmente superiori, saranno mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

Testo vigente dal 11 febbraio 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568~art27 · fonte del testo