La contrattazione decentrata a livello nazionale e' effettuata per enti, istituti o gruppi di enti e/o istituti. Essa e' volta alla definizione di accordi sulle specifiche materie di cui alla lettera a) ed alla determinazione di criteri generali di riferimento per la contrattazione a livello locale nelle materie individuate alla lettera b): a - 1) per l'attuazione delle modifiche delle strutture e dei servizi conseguenti alla sperimentazione od introduzione di nuove metodologie di organizzazione del lavoro e di nuovi criteri organizzativi per migliorare l'efficienza degli enti nel perseguimento degli obiettivi programmati garantendo, peraltro, l'ottimale utilizzazione delle risorse strumentali;
- 2)criteri in materia di rilevazione e classificazione delle posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione nell'ambito dei profili professionali delle varie qualifiche;
- 3)proposte di istituzione di nuovi profili professionali o di aggregazione di profili appartenenti a qualifiche diverse, da definire a livello di comparto con le procedure previste, previa identificazione a tale livello di contrattazione della qualifica funzionale nella quale va collocato il profilo;
- 4)progetti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'addestramento del personale;
- 5)proposte per la istituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato;
- 6)definizione delle modalita' di attuazione dei controlli previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- 7)criteri per l'attuazione del sistema d'incentivazione e per l'erogazione dei relativi compensi nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;
- 8)indirizzi sul piano dell'efficienza organizzativa dei supporti tecnici ed amministrativi ai progetti ed ai programmi di ricerca;
- 9)individuazione delle attivita' soggette a turnazioni nell'ambito di quanto previsto dall'art. 12;
- 10)definizione dei criteri per la formazione di graduatorie degli aspiranti al trasferimento a domanda da una sede ad altra dello stesso ente o da uno ad altro ente dello stesso comparto; criteri per i trasferimenti di ufficio per esigenze di servizio individuate dall'amministrazione;
- 11)iniziative per l'attuazione degli accordi di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, in materia di mobilita' del personale;
- 12)criteri per l'attribuzione delle indennita'; b - 1) criteri generali relativi ai seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro compatibilmente con le peculiarita' delle funzioni: orario di servizio e orario di lavoro; disciplina dei carichi di lavoro a livello di strutture; definizione degli indicatori, dei parametri e degli standard di produttivita' a norma dell'art. 47 del presente decreto, tenuto conto sia delle indicazioni contenute nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione che delle specificita' del comparto e definizione delle modalita' per i relativi riscontri; acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni di turn-over; individuazione delle attivita' di lavoro interessate all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario e relative quantita' e delle modalita' generali di attuazione della disciplina in materia di turnazioni di lavoro;
- 2)criteri per la realizzazione e la gestione dei servizi sociali gia' previsti dalla vigente normativa;
- 3)criteri per la organizzazione dei gruppi di lavoro. La contrattazione a livello locale, compatibilmente con le peculiarita' delle funzioni, ha per oggetto, nell'ambito dei criteri fissati dalla contrattazione a livello nazionale, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro:
- a)definizione dei regimi di orario di lavoro (flessibilita', articolazione e turnazioni), determinazione dei settori che richiedono prestazioni di lavoro straordinario e delle relative quantita', nonche' prestazioni in turni nell'ambito delle disposizioni del presente decreto;
- b)articolazione dei carichi di lavoro per singoli settori operativi, in funzione degli obiettivi dei piani di lavoro; applicazione in sede locale dei criteri per la determinazione degli standard di produttivita';
- c)individuazione di procedure di lavoro per il miglioramento dei risultati. Per gli enti o istituti con strutture regionali o interregionali, la contrattazione a tale livello ha per oggetto la formulazione di proposte di addestramento di personale in servizio e criteri per la mobilita' provvisoria del personale nell'ambito territoriale di competenza, nonche' le materie di cui al comma 2 che, in sede di contrattazione a livello nazionale, si ritenga di riservare esclusivamente a livello regionale, tenuto conto dell'articolazione del decentramento funzionale degli enti.
Testo vigente dal 11 febbraio 1988
