I valori stipendiali dei livelli e delle qualifiche sotto riportate, sono stabiliti, a regime, come segue: Livello I...................... 3.800.000 Livello II...................... 4.400.000 Livello III..................... 4.800.000 Livello IV...................... 5.800.000 Livello V...................... 6.500.000 Livello VI...................... 7.200.000 Livello VII..................... 8.500.000 Livello VIII..................... 10.400.000 Livello IX...................... 12.300.000 I miglioramenti nel triennio 1986-88 rispetto al trattamento base in godimento saranno scaglionati applicando le percentuali rispettivamente del 30 per cento, 65 per cento e 100 per cento. Il trattamento economico degli appartenenti alla X qualifica funzionale e' cosi' articolato: (migliaia di lire) Anni Stipendio base Maggiorazioni Totale - - - - 0 13.000 - 13.000 6 13.000 1.910 14.910 12 13.000 4.040 17.040 18 13.000 8.300 21.300 24 13.000 12.560 25.560 Il trattamento stipendiale complessivo del personale di cui alla tabella precedente e' pari a quello in godimento al 31 dicembre 1986, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, aumentato del 42 per cento. Per il 1986 va corrisposto il 30 per cento del beneficio derivante dall'applicazione agli stipendi mensili fruiti nell'anno medesimo delle maggiorazioni di cui al comma precedente. Per gli anni 1987 e 1988 i miglioramenti verranno scaglionati applicando le percentuali del 65 per cento e 100 per cento. Al personale della X qualifica funzionale, con l'attribuzione del nuovo profilo di ricercatore, e' riconosciuta la speciale indennita' aggiuntiva di ricerca di L. 400.000 mensili per 13 mensilita'. Relativamente al profilo professionale "Specialista tecnico degli enti di ricerca" previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 e ascritto all'VIII qualifica funzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, il contingente e' elevato dal 15 per cento al 40 per cento ed e' richiesto il titolo di studio previsto per la qualifica di appartenenza; a non piu' del 50 per cento del personale di detto profilo, attraverso modalita' analoghe a quelle previste dallo stesso art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, confermate per l'accesso al suindicato profilo, puo' essere attribuita una maggiorazione economica pari alla differenza dei valori stipendiali del IX ed VIII livello, da sommarsi alla retribuzione individuale di anzianita'.

Testo vigente dal 11 febbraio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568~art20 · fonte del testo