La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di competenza delle strutture confederali sindacali nazionali, regionali e provinciali, secondo le norme statutarie e regolamentari generale e per l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, valido per le strutture sindacali della intera Confederazione.
Testo vigente dal 11 febbraio 1988
