Art. 1 (SNALS CONFSAL Principi generali diritto di sciopero)
S.N.A.L.S. - CONF. S.A.L. - UNIVERSITA' PRINCIPI GENERALI SULLA AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO Art. 1. Per la proclamazione del diritto di sciopero sono abilitati e competenti i seguenti organismi: a livello nazionale, la segreteria nazionale, sentito il comitato centrale; a livello regionale, la segreteria regionale, sentito il consiglio regionale; a livello provinciale, la segreteria provinciale, sentito il consiglio provinciale.
Testo vigente dal 11 febbraio 1988
