Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e nel codice di comparto, allegato al contratto, in ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Testo vigente dal 11 febbraio 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567~cisas-art8 · fonte del testo