Art. 3 (Allegato B)
[1]Titolarita'
[2]Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definire le modalita', a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme statutarie delle singole organizzazioni sindacali.
Testo vigente dal 1 giugno 1987
