Art. 4 — Direzione per i giochi
La direzione per i giochi svolge le seguenti funzioni:
- a)provvede all'organizzazione e all'esercizio dei giochi, delle scommesse, dei concorsi pronostici e del lotto, assicurando, in particolare, l'attivita' provvedimentale per l'istituzione dei punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato, la direzione delle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea, con particolare riguardo alle spese ed alla ripartizione del ricavato di ciascuna di esse in base alle norme vigenti, nonche' la propaganda, la distribuzione e la vendita dei relativi biglietti, anche proponendo al direttore generale dell'Amministrazione autonoma l'affidamento, in tutto o in parte, delle relative attivita' gestionali ad uno o piu' operatori e curando i relativi adempimenti, con procedure concorsuali conformi all'ordinamento interno e comunitario;
- b)attua le iniziative pubblicitarie nelle materie di cui alla lettera a);
- c)cura la gestione amministrativa delle concessioni nelle materie di cui alla lettera a), nonche' l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita', nelle stesse materie, non affidate a concessionari;
- d)effettua il controllo delle entrate derivanti dai singoli giochi, con particolare riferimento alle entrate erariali;
- e)cura la gestione del contenzioso, nelle materie di competenza. La direzione per i giochi, relativamente alle materie di competenza, assicura altresi' la direzione funzionale degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma. Il direttore per i giochi assolve le funzioni di segretario della Commissione per la trasparenza dei giochi e della Consulta tecnica nazionale dei giochi, avvalendosi, a tale fine, delle risorse interne all'Amministrazione autonoma.
Testo vigente dal 28 gennaio 2004
