Al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 19-bis. - Ai magistrati della sezione autonoma di Bolzano di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' ai consiglieri di Stato di cui all'art. 14 del decreto stesso, si applicano le norme relative alla ricongiunzione e al riscatto dei periodi assicurativi, nonche' al computo dei servizi, stabilite per i dipendenti civili dello Stato. Ai consiglieri scelti tra gli appartenenti alla categoria di cui alla lettera e) dell'art. 2 si applica il disposto di cui al precedente comma, sempreche' essi non si siano avvalsi delle facolta' di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai consiglieri di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto".

Testo vigente dal 19 gennaio 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-17;554~art5 · fonte del testo