Nel primo periodo del terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono soppresse le parole: "terzo comma del" ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Essi durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente designati". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 19 gennaio 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-17;554~art1 · fonte del testo