L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. I quattro magistrati della sezione autonoma di Bolzano, nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco. 2. I quattro magistrati, nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico tedesco e due al gruppo linguistico italiano. Il consiglio provinciale provvede su conforme proposta dei consiglieri provinciali dei rispettivi gruppi linguistici. 3. I magistrati della sezione autonoma di Bolzano sono collocati in un ruolo speciale di magistrati di carriera di otto unita' che viene aggiunto alla tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, recante la seguente dizione: ''Ruolo speciale dei consiglieri della sezione autonoma di Bolzano''.".

Testo vigente dal 10 giugno 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-20;161~art2 · fonte del testo