Le lettere a), b), c) e d) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono sostituite dalle seguenti: " a) professori ordinari od associati in materie giuridiche nelle universita';

  • b)magistrati dell'ordine giudiziario od equiparati;
  • c)impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della regione, della provincia di Bolzano, dei comuni o di altri enti pubblici locali della provincia stessa, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
  • d)professori di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento di ruolo". Allo stesso art. 2 e' aggiunto il seguente quarto comma: "Gli appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) possono essere nominati anche se in posizione di quiescenza, fermi restando i requisiti di cui al primo comma del successivo art. 5".

Testo vigente dal 19 gennaio 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-17;554~art2 · fonte del testo