All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' aggiunto il seguente quinto comma: "In sede di prima applicazione del presente decreto si prescinde dal requisito del concorso pubblico, di cui alla lettera c) del precedente terzo comma, per coloro che abbiano maturato una anzianita' di almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di dirigente o equiparata". All'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' aggiunto il seguente quarto comma: "In sede di prima applicazione del presente decreto, il limite di eta' previsto in anni cinquanta, indicato al primo comma, viene stabilito in anni quarantacinque".

Testo vigente dal 19 gennaio 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-17;554~art3 · fonte del testo