Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1993 al 8 novembre 2001. 87 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno, in ogni caso, essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione dell'organo competente. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altro da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-11-11;552~art10 · fonte del testo
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