Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1993 al 8 novembre 2001. 1140 parole tolte, 11 parole aggiunte in 27 capoversi.
tolto: I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono farsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sempreche' la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e fatti salvi i principi in materia dettati dalla normativa comunitaria, sono i seguenti:
tolto: a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;
tolto: b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
tolto: c) locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature di funzionamento, eventualmente gia' installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni in materia istituzionale o comunque interessanti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando non vi siano disponibili locali demaniali sufficienti, ovvero idonei; locazione di immobili per conservazione di materiali costituenti cineteca ministeriale, spese per il magazzinaggio e la custodia di materiali ed attrezzature in locali fuori sede;
tolto: d) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, ove ritenuto necessario;
tolto: e) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su materie istituzionali o comunque interessanti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
tolto: f) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, ivi compresi gli estratti, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, nonche' rilegatura di libri e pubblicazioni varie;
tolto: g) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale, da liquidare, comunque, su presentazione di fattura;
tolto: h) stampa di opuscoli scientifici e materiale vario, qualora moti- vate ragioni di urgenza lo richiedano e previo accertamento dell'impossibilita' di una loro tempestiva esecuzione da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
tolto: i) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;
tolto: l) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
tolto: m) spese di rappresentanza e casuali, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;
tolto: n) acquisto di medaglie, diplomi, coppe ed altri oggetti per commemorazioni e per convegni; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiale per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da scrivere e da calcolo; servizi di microfilmatura e riprese televisive;
tolto: o) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio e di dispositivi antifurto;
tolto: p) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, custodia, illuminazione e riscaldamento dei locali in uso agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonche' fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'uso di macchine e relative spese di allacciamento;
tolto: q) acquisto e riparazione di mobilio, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati;
tolto: r) riparazione, manutenzione, noleggio e rimessaggio di autoveicoli e natanti, acquisto di carburante e lubrificanti, nonche' spese per l'acquisto di pezzi di ricambio ed accessori con l'osservanza delle norme del servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato, approvate con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, nonche' delle norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1971, n. 687, per il pagamento della tassa di immatricolazione, di circolazione, per il rilascio di patenti nautiche e per la revisione delle stesse, per il pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli e natanti in dotazione agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
tolto: s) spese per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
tolto: t) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti telefonici, telegrafici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi e di amplificazione e diffusione sonora;
tolto: u) spese concernenti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni costituiti a norma di legge o, qualora non previsti da norme legislative, costituiti con decreto interministeriale o con decreto ministeriale, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza; spese per lo svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento del 'personale, nonche' dei concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
tolto: v) spese per studi, ricerche, progettazioni e sperimentazioni e spese per realizzazioni di prototipi inerenti i servizi d'istituto connessi alla prevenzione e repressione delle sofisticazioni agro- alimentari ed alla ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica nel settore agricolo e in quello dell'idrobiologia e delle produzioni ittiche;
tolto: z) spese per il funzionamento dei centri e laboratori tecnici, dei gabinetti scientifici e di ricerca, delle stazioni di rilevamento agrometereologico, dei laboratori di analisi entomologiche su cereali importati e di idrobiologia, ivi compreso l'acquisto e la manutenzione di attrezzature accessorie;
tolto: aa) lavori di somma urgenza concernenti la stabilita' e la salubrita' degli edifici connessi al verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili;
tolto: bb) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuita' dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi ed alla salute pubblica;
tolto: cc) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni e le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
tolto: dd) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto; lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
tolto: ee) spese minute, non previste nelle precedenti lettere, sino all'importo di lire cinque milioni, al netto degli oneri fiscali. Il limite di spesa per ogni lavoro e provvista di servizi di cui al presente articolo, fatta eccezione per le spese di cui alla lettera ee), e' fissato nella misura massima di lire 150 milioni al netto degli oneri fiscali. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi con carattere unitario, in piu' forniture, lavori o servizi. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente articolo viene disposta dai dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione centrale, per le spese riferite al "centro", e dai dirigenti preposti agli uffici periferici, per le spese riferite agli uffici medesimi, nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-11-11;552~art1 · fonte del testo
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