La pistola mitragliatrice, i fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione speciale di reparto possono essere dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico. Le armi dotate degli accessori di cui al comma 1 sono usate osservando la disciplina dell'armamento speciale di reparto di cui all'art. 9.

Testo vigente dal 27 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551~art19 · fonte del testo