Art. 19 — A c c e s s o r i
La pistola mitragliatrice, i fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione speciale di reparto possono essere dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico. Le armi dotate degli accessori di cui al comma 1 sono usate osservando la disciplina dell'armamento speciale di reparto di cui all'art. 9.
Testo vigente dal 27 gennaio 1993
