Art. 13 — A c c e s s o r i
La pistola mitragliatrice, i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione di reparto possono essere dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico ed impiegati da personale che abbia conseguito un'attestazione specifica di abilita'.
Testo vigente dal 28 marzo 1994
