L'armamento speciale di reparto e' costituito dalle armi da impiegarsi per l'espletamento dei servizi di istituto in condizioni operative straordinarie e, comunque, tali da non poter essere sostenute o contrastate con i normali mezzi. L'armamento speciale di reparto e' costituito dal fucile ad anima liscia, dal fucile o carabina ad anima rigata, dallo sfollagente, dagli artifici e dagli esplosivi corrispondenti alle caratteristiche indicate negli articoli 12, 13, 14, 15 e 18 oltreche' dei dispositivi previsti nell'art. 17 i cui tipi e modelli sono specificatamente individuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. L'impiego di dette armi e' consentito al personale che abbia conseguito una attestazione specifica di idoneita'; in situazioni di grave necessita' e di urgenza l'autorita' dirigente puo' disporne l'impiego anche da parte del personale non in possesso della apposita abilitazione purche' esso dia adeguate garanzie nel corretto uso delle medesime.

Testo vigente dal 27 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551~art9 · fonte del testo