Art. 9 — Armamento speciale di reparto
L'armamento speciale di reparto e' costituito dalle armi da impiegarsi per l'espletamento dei servizi di istituto in condizioni operative straordinarie e, comunque, tali da non poter essere sostenute o contrastate con i normali mezzi. L'armamento speciale di reparto e' costituito dal fucile ad anima liscia, dal fucile o carabina ad anima rigata, dallo sfollagente, dagli artifici e dagli esplosivi corrispondenti alle caratteristiche indicate negli articoli 12, 13, 14, 15 e 18 oltreche' dei dispositivi previsti nell'art. 17 i cui tipi e modelli sono specificatamente individuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. L'impiego di dette armi e' consentito al personale che abbia conseguito una attestazione specifica di idoneita'; in situazioni di grave necessita' e di urgenza l'autorita' dirigente puo' disporne l'impiego anche da parte del personale non in possesso della apposita abilitazione purche' esso dia adeguate garanzie nel corretto uso delle medesime.
Testo vigente dal 27 gennaio 1993
