La pistola mitragliatrice, i fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione di reparto possono essere dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico. Le armi da fuoco portatili in dotazione di reparto possono essere dotate di moderatori di suono. Le armi dotate degli accessori di cui ai commi 1 e 2 sono usate osservando la disciplina dell'armamento speciale di reparto.
Testo vigente dal 11 novembre 1991
