Art. 35 — Corone e onoranze funebri

Le spese per l'acquisto di corone di fiori e per le altre forme di cordoglio e partecipazione, in occasione di celebrazioni e ricorrenze, sono a carico della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Testo vigente dal 28 marzo 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550~art35 · fonte del testo