Art. 34 — Donazioni
L'accettazione delle donazioni o delle altre liberalita' a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' di competenza del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, il quale provvede con proprio decreto, previo parere dell'ufficio centrale competente per materia.
Testo vigente dal 28 marzo 2000
