Art. 34 — Donazioni

L'accettazione delle donazioni o delle altre liberalita' a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' di competenza del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, il quale provvede con proprio decreto, previo parere dell'ufficio centrale competente per materia.

Testo vigente dal 28 marzo 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550~art34 · fonte del testo