Art. 4 — Emolumenti accessori
Le attribuzioni di cui all'articolo 2, lettera b), sono espletate dagli uffici amministrativo-contabili delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati regionali ed interregionali, e dei comandi provinciali per tutto il personale in servizio presso le stesse sedi. Per il personale in servizio presso la Direzione generale le attribuzioni di cui all'articolo 2, lettera b), sono espletati dagli uffici della Direzione stessa. Per provvedere alle spese di cui al comma 1, l'Amministrazione centrale dispone aperture di credito a favore dei funzionari delegati.
Testo vigente dal 28 marzo 2000
