Art. 37 — Fondo scorta

Per sopperire alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze, si provvede con il fondo scorta di cui al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437. La ripartizione di detto fondo e' disposta dal direttore generale della protezione civile e servizi antincendio. L'utilizzo del fondo scorta e' disposto dal comandante provinciale dei vigili del fuoco previa autorizzazione del competente ufficio della Direzione generale. Relativamente alle somme utilizzate, il comandante provinciale dei vigili del fuoco provvede, a ricezione dell'accreditamento disposto sul pertinente capitolo, all'immediato reintegro del fondo scorta mediante versamento all'apposito capitolo di entrata presso la locale Tesoreria provinciale dello Stato.

Testo vigente dal 28 marzo 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550~art37 · fonte del testo