Art. 33 — Perdite o smarrimenti

Le perdite di materiali impiegati in operazioni di soccorso o nelle calamita', quando non ne sia possibile il recupero, devono essere tempestivamente comunicate con apposito rapporto al titolare dell'ufficio o constatate direttamente da questi, che si pronuncia sulle cause dell'evento dannoso, l'entita' del danno e sulle eventuali responsabilita', se l'entita' del danno non supera lire un milione. Nel caso in cui l'entita' del danno sia superiore a lire un milione, dovra' pronunciarsi una apposita commissione, presieduta dall'ispettore regionale e composta da due ispettori tecnici antincendio e da un funzionario del ruolo amministrativo contabile ovvero dal consegnatario dell'ufficio in cui si e' verificata la perdita, che svolge anche le funzioni di segretario. Per le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze la commissione e' presieduta dal dirigente del servizio tecnico centrale. Il titolare dell'ufficio effettua immediatamente la denuncia alla procura della Corte dei conti di ogni fatto da cui deriva un danno all'erario, specificando le cause della perdita o del danno. Nei casi in cui la perdita o il danno sia conseguente a reato o qualora sussista fondato sospetto di reato, il titolare dell'ufficio deve farne denuncia all'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 331 e 333 del codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio che provvede alla gestione delle risorse strumentali, emette il decreto di discarico amministrativo che dovra' essere corredato dai documenti giustificativi da cui risulta che il danno subito dall'Amministrazione non e' imputabile al titolare stesso o al consegnatario dell'ufficio.

Testo vigente dal 28 marzo 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550~art33 · fonte del testo