Art. 30 — Donazioni
Gli uffici all'estero possono ricevere donazioni e liberalita' da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. L'accettazione delle donazioni avviene con atto formale, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti per la legittimita' degli atti.
Testo vigente dal 13 aprile 2010
