Art. 33 — Riscossione delle entrate
Gli uffici dipendenti non possono ricevere finanziamenti a titolo di dotazione finanziaria ovvero riscuotere le entrate proprie, di cui ai Titoli II e III, se non per il tramite dell'ufficio dal quale dipendono. L'ufficio principale trasferisce tempestivamente i fondi di spettanza dell'ufficio dipendente dandone a questo contestuale comunicazione.
Testo vigente dal 13 aprile 2010
