Art. 31 — Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli uffici di prima categoria che, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dipendono da altro ufficio all'estero.
Testo vigente dal 13 aprile 2010
