Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1997 al 24 novembre 2007. 402 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il responsabile del centro o dello stabilimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i), l), ed m), presenta alla Regione o alla Provincia autonoma per il tramite dell'unita' sanitaria locale, istanza di riconoscimento corredata dalla documentazione fissata dal Ministero della sanita'. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il servizio veterinario effettua l'istruttoria, compreso il sopralluogo presso lo stabilimento o il centro. Entro dieci giorni dall'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2, l'unita' sanitaria locale provvede:

tolto: a) in caso di esito favorevole, a trasmettere alla Regione o Provincia autonoma il parere corredato dell'istanza, della relativa documentazione e del verbale d'ispezione attestante il possesso dei requisiti obbligatori previsti dall'articolo 8 in relazione al tipo di stabilimento ed, eventualmente, le indicazioni ai fini della concessione delle deroghe di cui all'articolo 9;

tolto: b) in caso di esito sfavorevole, a prescrivere i necessari interventi di adeguamento, fissando la data entro cui i medesimi devono essere completati. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), il responsabile del centro o dello stabilimento di cui al comma 1 deve comunicare il completamento degli interventi di adeguamento; entro dieci giorni viene eseguito il necessario sopralluogo e:

tolto: a) in caso di esito favorevole, si provvede come indicato al comma 3, lettera a);

tolto: b) in caso di esito sfavorevole, si trasmette alla Regione o Provincia autonoma il parere corredato da copia dell'istanza e del verbale di ispezione. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3, lettera a) o al comma 4, la Regione o Provincia autonoma, sulla base degli atti e delle risultanze degli accertamenti ritenuti necessari, provvede al riconoscimento, attribuendo il relativo numero, o al diniego, notificandolo al richiedente e comunicandolo al Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita' provvede alla periodica pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi degli stabilimenti e dei centri riconosciuti. Il riconoscimento di cui al comma 5 sostituisce, ai fini del presente regolamento, l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Il riconoscimento rilasciato dal Ministero della sanita' agli stabilimenti di trattamento ed il relativo numero di riconoscimento mantengono la loro efficacia. Le spese relative al riconoscimento sono a carico del responsabile del centro o dello stabilimento non pubblici di cui al comma 1, secondo criteri, importi e modalita' stabiliti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e artigiartianato e del tesoro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-14;54~art10 · fonte del testo