Art. 20 — Entrata in vigore e norme abrogate
Provvedimento abrogato dal decreto 28 settembre 2000, n. 301.
Abrogato dal 9 novembre 2000
Provvedimento abrogato dal decreto 28 settembre 2000, n. 301.
Abrogato dal 9 novembre 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 1996 al 9 novembre 2000. 56 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 2039, e al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 28 SETTEMBRE 2000, N. 301
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-31;526~art20 · fonte del testo
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