Art. 19 — Spese di gestione
Provvedimento abrogato dal decreto 28 settembre 2000, n. 301.
Abrogato dal 9 novembre 2000
Provvedimento abrogato dal decreto 28 settembre 2000, n. 301.
Abrogato dal 9 novembre 2000
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 1996 al 9 novembre 2000. 292 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le spese per i compensi e le indennita', comprese quelle di cui al comma 5 dell'art. 10, spettanti al rettore, ai professori, ai docenti, agli istruttori, ai conferenzieri, ai componenti dei gruppi di lavoro, delle commissioni esaminatrici, di studio e ricerca e quelle conseguenti alla formazione, conclusione ed esecuzione di convenzioni, di atti di associazione, di formazione e partecipazione ai consorzi di cui all'art. 2, fanno carico alla quota parte del bilancio assegnata dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Fanno altresi' carico alla stessa quota parte di cui al comma 1 le seguenti spese: di rappresentanza, di manutenzione e arredamento dei locali sia della sede centrale che di quelle periferiche della Scuola, comprese le aree esterne di pertinenza; di acquisto di materiale didattico; di acquisto di libri di testo; di stampa delle dispense; di acquisto di beni e servizi sia per il funzionamento della direzione didattica ed amministrativa della Scuola sia per l'espletamento dei corsi, seminari, conferenze ed incontri di studio delle sedi centrale e periferiche, nonche' le spese di costituzione e funzionamento dei convitti. La Scuola puo' inoltre predisporre ed acquistare libri di testo, pubblicazioni, riviste ed altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attivita' didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione al termine delle stesse attivita', entro il limite, per ciascun partecipante, di una somma corrispondente:
tolto: a) per i corsi di formazione, al compenso lordo stabilito per tre ore di lezione di un docente incaricato;
tolto: b) per gli altri corsi, al compenso stabilito per due ore delle medesime lezioni;
tolto: c) per le conferenze, i seminari, i gruppi e commissioni di lavoro, di ricerca, di studio, alla meta' del compenso stabilito dalla lettera b).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 28 SETTEMBRE 2000, N. 301
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-31;526~art19 · fonte del testo
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