Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
- a)per legge, la legge 24 ottobre 1977, n. 801;
- b)per decreto legislativo, il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
- c)per Organismi, gli Organismi di informazione e di sicurezza di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
- d)per Servizi, il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) ed il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);
- e)per ANS, l'Autorita' nazionale per la sicurezza per la protezione delle informazioni coperte dal segreto di Stato;
- f)per Segreteria del CESIS, la Segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza;
- g)per Autorita', l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Testo vigente dal 13 dicembre 1994
