Art. 3 — Aree funzionali e Dipartimenti
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 2 luglio 2004, n. 184.
Abrogato dal 11 agosto 2004
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 2 luglio 2004, n. 184.
Abrogato dal 11 agosto 2004
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 2001 al 11 agosto 2004. 320 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo la seguente ripartizione:
tolto: a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali - identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale nonche' al sistema delle citta' e delle aree metropolitane; programmazione delle infrastrutture del territorio nazionale, delle reti, delle opere marittime e infrastrutture idrauliche; rapporti con gli organismi internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di politica urbana e di assetto territoriale; profili comuni e interdipartimentali del rapporto di lavoro e formazione del personale nonche' delle risorse strumentali del Ministero; gestione del contenzioso del lavoro, dell'ufficio cassa, dell'ufficio del consegnatario degli immobili;
tolto: b) Dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia residenziale - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di lavori pubblici; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di appalti pubblici; rete nazionale stradale ed autostradale; edilizia residenziale; politica abitativa; realizzazione di programmi speciali;
tolto: c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti, demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano veneto; aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione, trasporto marittimo e aereo;
tolto: d) Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - poteri di programmazione indirizzo e regolazione in materia di trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di trasporti terrestri; gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici del Ministero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2004, N. 184
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-26;177~art3 · fonte del testo
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