Modalita' per il conferimento degli incarichi Il conferimento degli incarichi previsto dal precedente art. 21 e' disposto dal presidente, su proposta dei responsabili dei servizi e delle sezioni, previa delibera del consiglio direttivo motivata sia per quanto riguarda l'esigenza dell'utilizzazione di persone estranee all'istituto sia per quanto concerne la scelta degli esperti, avendo riguardo alla preparazione scientifica e tecnica necessaria per l'assolvimento del particolare compito da affidare.

Testo vigente dal 10 dicembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520~art22 · fonte del testo