Art. 13 — Il presidente
Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto, sovrintende alla sue attivita'; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Coordina con la collaborazione del segretario l'attivita' delle sezioni e dei servizi sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo. Il presidente firma tutte le deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e ne cura l'esecutivita'; firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, stipula, in nome dell'Istituto, contratti e convenzioni; e' dipositario dei beni. Dispone le spese per le attivita' previste dal punto 16 del precedente art. 11. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo ed al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Il presidente e' responsabile delle pubblicazioni periodiche dell'Istituto e, su conforme parere del consiglio direttivo, autorizza la stampa di tutte le altre pubblicazioni dell'istituto. Il presidente, nei casi d'urgenza, sentito il parere del vice-presidente, adotta determinazioni in materia di competenza del consiglio direttivo, che deve essere convocato entro quindic gioni per la rettifica delle determinazioni stesse. Il presidente e' coadiuvato, nell'esercizio delle funzioni, dal vice-presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il vice-presidente e' eletto a maggioranza assolta dal consiglio direttivo nel proprio seno.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
