[1]Presidente

[2]Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione; per la sua elezione e' necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il presidente: ha la legale rappresentanza dell'Istituto che sovrintende alle sue attivita', presiede il consiglio direttivo e propone gli argomenti da trattare nelle sedute; provvede, con la collaborazione del segretario, all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo; coordina, con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo; firma tutti gli atti dell'Istituto, i mandati di pagamento e gli ordini di incasso e stipula contratti e convenzioni in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo; adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni in materie di competenza del consiglio direttivo, che deve essere convocato entro quindici giorni per la rettifica delle deliberazioni stesse; dispone le spese per le attivita' previste dal terzo comma, dodicesimo capoverso, dell'art. 9; predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione, nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio; e' il responsabile delle pubblicazioni periodiche dell'Istituto e, su conforme deliberazione del consiglio direttivo, autorizza la stampa di tutte le altre pubblicazioni dell'istituto. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vice presidente. Il presidente cessa dall'incarico o alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che lo ha eletto, o a seguito di dimissioni, o a seguito di voto di sfiducia di due terzi dei consiglieri in carica.

Testo vigente dal 23 dicembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;517~art11 · fonte del testo