Il presidente Il consiglio direttivo elegge il presidente tra i membri di nomina ministeriale ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Tale carica e' valida per la durata del consiglio. Nella prima votazione l'elezione della sopracitata carica avviene a maggioranza assoluta dei componenti in carica; nelle successive a maggioranza relativa. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto; sovrintende alle sue attivita', convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste al punto o) del precedente art. 5. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo ed al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso ed i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 32. Il presidente e' responsabile delle pubblicazioni periodiche dell'istituto e, su conforme parere del consiglio direttivo, autorizza la stampa e la diffusione di tutte le altre pubblicazioni dell'istituto. Almeno cinque membri del consiglio direttivo possono chiedere il voto di fiducia sull'operato del presidente o su quello di altri membri del consiglio direttivo ricoprenti incarichi. Qualora la mozione di sfiducia ottenga i consensi della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, la persona in oggetto decade dall'incarico. In caso di gravi ed urgenti motivi puo' adottare, sotto la sua responsabilita', provvedimenti di competenza del consiglio direttivo. Tali provvedimenti decadono qualora non siano ratificati dal consiglio direttivo entro quindici giorni. Il presidente e' coadiuvato da un ufficio di presidenza eletto dal consiglio direttivo composto da un membro delegato a sostituirlo nei suoi compiti in caso di impedimento o di assenza e da un membro delegato a partecipare con il presidente alla conferenza dei presidenti. Dell'ufficio di presidenza fa parte anche il segretario. I membri dell'ufficio predetto non possono ricoprire, durante il loro mandato, incarico di responsabilita' di sezioni e servizi.
Testo vigente dal 10 maggio 1990
