[1]Revisori dei conti

[2]Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante dell'ente regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. Il collegio vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto per quanto attiene la gestione amministrativo-contabile ed esercita i relativi controlli; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili, di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Testo vigente dal 23 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;517~art12 · fonte del testo