[1]Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

[2]L'U.S.L. provvede ad assicurare i medici incaricati ai sensi del presente accordo contro i danni da responsabilita' professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi dell'accordo stesso, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede del presidio, sempreche' agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 23. Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie.

Testo vigente dal 11 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504~art26 · fonte del testo