Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi 1. L'U.S.L. provvede ad assicurare i professionisti incaricati comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilita' professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede dell'ambulatorio, sempreche' agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 18. 2. Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente accordo. 3. I chimici, professionalmente esposti a radiazioni ionizzanti a causa delle attivita' espletate ai sensi del presente accordo, sono assicurati ai sensi di legge, contro i rischi derivanti da tali radiazioni. E' altresi' assicurato ai sensi di legge il professionista che fa uso di macchine o apparecchi elettrici.

Testo vigente dal 11 luglio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-18;255~art14 · fonte del testo