[1]Premio di operosita'

[2]Ai medici confermati spetta alla cessazione dell'incarico un premio di operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato; a tal fine non sono computati tutti i periodi di assenza dal servizio non retribuiti ai sensi del presente capo II. Per le frazioni di anno, la mensilita' di premio sara' ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni e non calcolando quella pari o inferiore a quindici giorni. Ciascuna mensilita', calcolata in base al compenso tabellare in vigore al momento della cessazione del rapporto, e' ragguagliata alle ore effettive di attivita' svolta dal medico in ogni anno di servizio. Conseguentemente ciascuna mensilita' di premio potra' essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a quindici giorni e' computata per mese intero, quella pari o inferiore a quindici giorni non e' computata. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivita', il premio per ogni anno di servizio dovra' essere calcolato in base agli orari di attivita' effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso tabellare, compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 22, e sul premio di collaborazione. Il premio e' corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. La corresponsione del premio di operosita' e' dovuta dalle UU.SS.LL. in base ai criteri previsti dall'allegato E annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/1984, che qui si intendono integralmente richiamati.

Testo vigente dal 11 dicembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504~art25 · fonte del testo