Art. 3 — A g g i u n t e

1. Nella produzione del pane e' consentito l'impiego, in aggiunta agli ingredienti previsti dall'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, delle seguenti sostanze:

  • a)farine di cereali maltati;
  • b)estratti di malto;
  • c)alfa e beta amilasi ed altri enzimi naturalmente presenti negli sfarinati utilizzati;
  • d)paste acide essiccate, purche' prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dagli articoli 14 e 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580. In questo ultimo caso le paste acide essiccate possono essere usate solo per la preparazione del pane di cui al citato articolo 21;
  • e)farine pregelatinizzate di frumento;
  • f)glutine;
  • g)amidi alimentari;
  • h)zuccheri. 2. Gli estratti di malto e gli zuccheri sono impiegati in quantita' inferiori a quelle previste dall'articolo 4.

Testo vigente dal 1 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;502~art3 · fonte del testo