Art. 3 — A g g i u n t e
1. Nella produzione del pane e' consentito l'impiego, in aggiunta agli ingredienti previsti dall'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, delle seguenti sostanze:
- a)farine di cereali maltati;
- b)estratti di malto;
- c)alfa e beta amilasi ed altri enzimi naturalmente presenti negli sfarinati utilizzati;
- d)paste acide essiccate, purche' prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dagli articoli 14 e 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580. In questo ultimo caso le paste acide essiccate possono essere usate solo per la preparazione del pane di cui al citato articolo 21;
- e)farine pregelatinizzate di frumento;
- f)glutine;
- g)amidi alimentari;
- h)zuccheri. 2. Gli estratti di malto e gli zuccheri sono impiegati in quantita' inferiori a quelle previste dall'articolo 4.
Testo vigente dal 1 febbraio 1999
