Art. 5 — U m i d i t a'
Ai pani ottenuti con sfarinati alimentari diversi da quelli di grano o miscelati con questi ultimi, nonche' ai pani ottenuti con l'aggiunta di ingredienti di cui all'articolo 4, si applicano le percentuali di umidita' di cui all'articolo 16, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, aumentate del 10 per cento. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e' consentito per il pane di segale, indipendentemente dalla pezzatura, un tenore di umidita' non superiore al 44 per cento.
Testo vigente dal 1 febbraio 1999
