- ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese su convocazione del presidente mediante preavviso di sette giorni ed in via straordinaria quando la richieda un terzo dei suoi componenti ovvero sia chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma dell'art. 12 del presente statuto. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605~art15 · fonte del testo