[1]Sezioni

[2]L'istituto per la realizzazione delle finalita' e delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto si articola nelle seguenti sezioni:

  • a)per la scuola materna;
  • b)per la scuola elementare;
  • c)per la scuola secondaria di primo grado;
  • d)per la scuola superiore e l'istruzione artistica:
  • e)per le attivita' di educazione permanente. Per le attivita' e le materie di interesse comune indicate dal regolamento o dal consiglio direttivo, le sezioni operano unitariamente. Ogni sezione e' costituita da un nucleo operativo del quale fanno parte unita' del personale assunto in base al concorso di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Testo vigente dal 9 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501~art9 · fonte del testo