Il testo dell'art. 9 e' il seguente: "Prove d'esame e punteggi. - 1. Le prove di esame sono le seguenti:

  • a)prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione;
  • b)colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte. 2. La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: 30 punti per i titoli; 70 punti per le prove d'esame. 3. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 40 punti per la prova pratica; 30 punti per la prova orale. 4. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti: titoli di carriera: punti 20:
  • a)servizio prestato presso le unita' sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni: nella posizione funzionale e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,80 per anno; nella posizione funzionale inferiore e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,20 per anno. I punteggi di cui sopra sono ridotti del 50% se i servizi risultano prestati in materie diverse da quelle oggetto della selezione. I servizi prestati nella posizione funzionale superiore a quella cui si riferisce la selezione sono valutati con i punteggi di cui sopra, maggiorati del 10%;
  • b)altri servizi, punti 0,60 per anno; titoli vari: punti 10: il punteggio previsto per tale categoria di titoli e' attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire sulla base dei criteri previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, e di documentate situazioni di particolare rilevanza sociale".

Testo vigente dal 7 dicembre 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494~art45 · fonte del testo