Il testo dell'art. 8 e' il seguente: "Composizione della commissione giudicatrice. - 1. La commissione giudicatrice dei candidati alla selezione e' cosi' costituita: presidente del comitato di gestione o suo delegato: presidente; un esperto nella materia dell'attivita' prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dal comitato di gestione su proposta dell'ufficio di direzione: componente; un dipendente di ruolo di posizione funzionale superiore od uguale a quella oggetto della selezione con riguardo alla materia della selezione medesima, designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto: componente; un dipendente amministrativo dell'ente con posizione non inferiore ad assistente amministrativo: segretario. 2. Per ogni componente viene, altresi', nominato un supplente. 3. In tema di designazione del rappresentante sindacale si applica la procedura prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificata dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207".

Testo vigente dal 7 dicembre 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494~art44 · fonte del testo