Il testo dell'art. 45 e' il seguente: "Funzioni dirigenziali negli I.A.C.P. e consorzi di sviluppo industriale. - 1. Negli istituti autonomi case popolari e nei consorzi di sviluppo industriale vengono istituiti posti di ruolo della prima qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della seconda qualifica dirigenziale con i criteri e le modalita' seguenti:
- a)nella fase di prima applicazione il contingente organico, per ciascun ente, della prima qualifica dirigenziale sara' pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno e confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennita' che sara' riassorbita per effetto o dal passaggio alla seconda qualifica dirigenziale o per conferimento dell'indennita' di coordinamento prevista dal presente decreto;
- b)successivamente l'eventuale contingente organico della seconda qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sara' determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti dalle leggi regionali. La copertura dei posti avverra' con i criteri definiti con il predetto provvedimento".
Testo vigente dal 7 dicembre 1987
